Teatro Mancinelli Orvieto

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Statuto Associazione TeMa

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO MANCINELLI

 

Art. 1 (generalità)

E’ costituita in Orvieto l’Associazione TEMA, associazione senza scopo di lucro.

Art. 2 (sede)

L’Associazione ha sede presso il Teatro Comunale Mancinelli di Orvieto.

Art. 3 (scopo)

Lo scopo dell’Associazione è la promozione, la valorizzazione, la produzione, il coordinamento e la diffusione delle attività di spettacolo, delle attività culturali, delle attività di promozione culturale-turistica-economica del territorio, delle attività strumentali e accessorie connesse. 

L’Associazione svolge inoltre attività di formazione nel settore teatrale, musicale, di spettacolo in genere, di promozione culturale e turistica.  

Per il raggiungimento del suo scopo l’Associazione si propone di:

a)    Gestire spazi di Spettacolo e Teatri

b)   Gestire spazi e siti storici legati non solo allo spettacolo ma anche al Turismo-Culturale.

c)   Progettare, promuovere, coordinare e gestire stagioni teatrali, festival ed ogni 

      altro evento nei propri  settori di attività.

d)  Progettare, promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione dei settori dello spettacolo, teatrale, musicale, turistico e di promozione del territorio

e)   Prestare attività di consulenza, assistenza e servizi nei settori dello spettacolo, del teatro, della musica, del turismo e della promozione del territorio.

f)   Assumere ogni altra iniziativa utile al conseguimento dello scopo sociale.

L’Associazione esplica le proprie attività in ambito regionale, nazionale e internazionale.”

 

Art. 4 (patrimonio - entrate)

 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)          dai beni mobili ed immobili che divengono di proprietà della Associazione;

b)          da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)          dalle quote associative annuali;

b)          dai contributi dello Stato, della Regione, della Provincia di Terni, del Comune di Orvieto, di altri enti pubblici e privati;

c)          dai proventi derivanti dalla attività del Teatro Mancinelli (organizzazione spettacoli, gestione bar ed altre iniziative) nonchè dalla gestione di altre iniziative e manifestazioni attinenti al settore dello spettacolo.

Art. 5 (esercizi sociali: bilancio preventivo e consuntivo)

La gestione dell’Associazione è suddivisa in esercizi il cui riferimento temporale è costituito dall’anno solare.

Per ciascun esercizio deve essere redatto:

a)          il bilancio preventivo da approvare entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

b)          il bilancio consuntivo da approvare entro il 30 aprile dell’anno successivo.

La gestione deve tendere a conseguire un risultato in pareggio. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili accertati nel conto consuntivo saranno utilizzati per costituire fondi per il miglioramento dei servizi e degli interventi dell’Associazione.

Art. 6 (soci)

L’Associazione prevede le seguenti categorie di soci:

  • Amici
  • Ordinari
  • Sostenitori
  • Benemeriti
  • Onorari

Le quote annuali per ciascuna categoria di socio sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, a eccezione della quota di Socio Benemerito fissata in euro 60.000 (sessantamila).

Gli enti, le associazioni, le fondazioni, le amministrazioni possono far parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari, sostenitori e benemeriti.

Il Consiglio di Amministrazione può chiamare a far parte della categoria “soci onorari” persone che hanno svolto o svolgono attività particolarmente interessanti per le finalità dell’Associazione.

La domanda per l’ammissione a soci è rivolta, previo versamento della quota sociale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

E’ riservata al Consiglio di Amministrazione la ratifica o meno dell’ammissione di nuovi soci, in caso di non ammissione verrà restituita la quota sociale versata.

L’esclusione degli associati dell’Associazione è attuata in base all’art. 24 del Codice Civile.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

Tutti i soci o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto in assemblea, anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi deliberativi dell’associazione.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 7 (organi)

Sono organi dell’Associazione:

1)         l’Assemblea dei Soci;

2)         il Consiglio di Amministrazione;

3)         il Presidente;

4)         il Revisore dei Conti

Art. 8 (assemblea)

L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione e, nel caso in cui il socio sia una società, un’associazione, una fondazione o un ente, dai rispettivi rappresentanti legali o da persone da questi appositamente delegate.

L’Assemblea è sovrana e le sue deliberazioni legalmente prese obbligano tutti i soci.

L’Assemblea è l’organo di indirizzo e vigilanza della Associazione, ad essa spetta:

a)       nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione designato uno dai Soci Amici,  uno dai Soci Ordinari, uno dai Soci Sostenitori ed uno dai Soci Benemeriti;

b)       approvare il bilancio consuntivo annuale;

c)       indicare linee ed indirizzi generali al Consiglio di Amministrazione;

d)       adottare lo Statuto e le sue modificazioni;

e)       determinare i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori;

f)       determinare alienazioni e reinvestimenti patrimoniali.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, in via ordinaria, almeno una volta all’anno; essa può inoltre essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente, di propria iniziativa, oppure su richiesta di un sesto dei suoi componenti o dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea è convocata mediante avviso recante l’ordine del giorno, che deve essere inviato ai membri dell’Assemblea almeno 10 (dieci) giorni prima  di quello fissato per la riunione; l’avviso deve anche contenere l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, la quale ultima non potrà essere prevista per lo stesso giorno della prima.

Le Assemblee sia ordinarie sia straordinarie (comprese quelle relative a modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto) deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono regolarmente costituite in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota associativa. I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

E’ espressamente vietata la discussione di argomenti non posti all’Ordine del Giorno.

La presidenza dell’Assemblea è assunta dal Presidente dell’Associazione: in caso di suo impedimento dal Vice - Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente per quella convocazione.

Il verbale dell’Assemblea è redatto da un segretario designato dal Presidente ed è sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

Art. 9 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri:  due nominati dal Sindaco del Comune di Orvieto scelti tra persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nei settori attinenti alle attività dell’Associazione; uno nominato dai Soci Amici del Teatro; uno nominato dai Soci Ordinari; uno nominato dai Soci Sostenitori, uno nominato dai Soci Benemeriti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio per il quale è stato in carica.

Alle sedute partecipano con facoltà di prendere parola, ma senza diritto di voto, il Sindaco o l’Assessore alla Cultura o il Dirigente del Settore Cultura del Comune di Orvieto, il Revisore dei Conti. Nelle sedute possono essere invitate, per ascoltarle, persone la cui competenza circa specifici argomenti all’ordine del giorno è ritenuta opportuna dal Consiglio.

L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere spedito, salvo casi di particolare urgenza, per lettera raccomandata almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o in via telematica; in tal caso, dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della deliberazione ed il consenso alla stessa. Valgono i quorum costitutivi e deliberativi di cui sopra calcolati con riferimento ai consiglieri che esprimono il consenso per iscritto o in via telematica.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo quando si riferiscano a decisioni su persone, a meno che il Consiglio di Amministrazione non stabilisca all’unanimità altre forme di votazione.

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente della Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione è redatto da un segretario designato dal Presidente ed è sottoscritto, insieme al Presidente, anche dal Segretario stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, nei limiti e nell’ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall’Assemblea e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera i programmi annuali di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:

a)      a proporre all’Assemblea alienazioni e reinvestimenti patrimoniali e ad attuare le delibere;

b)      alle assunzioni del personale, al conferimento di incarichi professionali e alla stipulazione di convenzioni con società di servizi;

c)      ad autorizzare il rilascio di fidejussioni, al fine di consentire sotto qualsivoglia forma, l’anticipata disponibilità di contributi, sia pubblici che privati, accertata a favore dell’Associazione;

d)      a predisporre eventuali regolamenti interni;

e)      a nominare il Revisore dei Conti

f)       a nominare, quale responsabile artistico, un consulente esperto del settore. Il suo incarico non può superare la durata del Consiglio stesso. Il Consiglio provvede altresì a nominare, in persona diversa, un responsabile amministrativo. Le loro mansioni sono stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio d’Amministrazione non può conferire incarichi retribuiti ai propri componenti.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei componenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Vice - Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei componenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In particolare:

a)          convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;

b)          firma gli atti;

c)          vigila sull’attività della Associazione;

d)          ordina le spese, anche attraverso delega al personale dell’Associazione e ne liquida i conti;

e)          esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice - Presidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

Art. 11 (Revisore dei Conti) 

Il Revisore dei Conti è l’organo di controllo contabile dell’Associazione.

Il Revisore dura in carica quattro esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio per il quale è stato in carica.

Il Revisore, in particolare, provvede ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predispone, entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, la relazione al bilancio consuntivo stesso da presentare all’Assemblea dei Soci.

Spetta al Revisore un compenso determinato dall’Assemblea e il rimborso delle spese vive, documentate, sopportate per l’espletamento della funzione.

Art. 12 (Cessazione – Scioglimento - Rinvio)

Nell’ipotesi di scioglimento della Associazione, l’intero patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di persone giuridiche di diritto privato e, in particolare, di Associazioni.